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Multe: quando e se pagarle


15/02/2013

di Maura De Sanctis

Per evitare di pagarle ingiustamente, conviene tener presenti alcuni punti essenziali


Multe: quando e se pagarle Sono sempre più numerosi gli accertamenti della polizia locale in tema di infrazioni stradali. A gennaio 2013 l’aumento registrato è stato del 6%. Gli automobilisti oltre a dover stringere la cinta in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando dovranno sempre di più fare attenzione a non trasgredire il Codice della strda non solo per salvaguardare la propria 'incolumità ma anche quella del portafogli. Come ben sappiamo, l’accertamento di violazioni al Codice della Strada può avvenire in tre diversi modi: a) con avviso di violazione apposto dall’operatore di Polizia Municipale sul parabrezza del veicolo; b) con accertamento contestato direttamente al trasgressore dall’operatore; c) con notifica dell’infrazione al domicilio dell’interessato, via posta o tramite un messo notificatore.

I CONSIGLI DEL LEGALE
La prima cosa da fare è verificare se vi sia una qualche ragione per evitare di pagare la multa. Se il verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada, viene notificato oltre 90 giorni l'obbligo di pagare la sanzione non si estingue automaticamente. Infatti occorre verificare per quali motivi la notifica è stata effettuata con ritardo in quanto a volte è necessaria un’attività di accertamento da parte dell’accertatore (come ad esempio il dover risalire al proprietario del veicolo se diverso dal trasgressore) e quindi o l'accertatore riconosce l'errore e agisce in autotutela oppure si dovrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica, al Prefetto o al Giudice di pace. Il ricorso può essere presentato dal trasgressore o dal proprietario, in carta libera tenendo conto che per il ricorso davanti al Giudice è previsto il versamento del contributo unificato. E’ inammissibile il ricorso al Giudice di Pace se esso è stato presentato anche al Prefetto.

Se si decide di ricorrere al Giudice di Pace, l’atto va presentato all’Ufficio del Giudice di Pace del luogo in cui è stata elevata l’infrazione. Il Giudice di Pace può dare ragione al ricorrente ed in questo caso il verbale viene archiviato mentre se il Giudice di Pace dà torto al ricorrente, confermail verbale, determinando la sanzione ed eventuali spese di procedimento. Qualora si decida di rivolgersi al Prefetto, il ricorso, con allegati il verbale di contravvenzione e ogni documento comprovante i motivi del ricorso (es. fotografie), va presentato alla Prefettura del luogo ove l'infrazione è avvenuta oppure presso l'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.), tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 gg. (ivi comprese le festività e le domeniche) dalla notifica del verbale di contravvenzione o dalla contestazione immediata. Il Prefetto trasmette il ricorso all'ufficio o comando che ha elevato la multa, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione. L'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte di quest'ultimo ed infine il Prefetto ha 120 giorni da quando riceve tutti gli atti trasmessi dall'ufficio che ha elevato la multa per decidere se accogliere o respingere il ricorso.

Se il Prefetto accoglie il ricorso emetterà ordinanza di archiviazione degli atti, informando l'organo accertatore, il quale ne darà notizia al ricorrente. Se lo respinge ordinerà di pagare la multa, il cui ammontare è pari almeno al doppio di quanto dovuto in partenza aumentata delle spese e la notifica. Ricordarsi sempre di chiedere con il ricorso l’audizione personale del trasgressore poiché se quest’ultimo non viene ascoltato e il Prefetto respinge la domanda il provvedimento può essere impugnato per nullità. Se il Prefetto non emette ordinanza nel termine di 210 gg. nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente a lui, oppure 180 gg. nel caso ci si sia rivolti direttamente all'organo accertatore, il ricorso si intende accolto.L'ingiunzione di pagamento del Prefetto a pagare la multa dovrà essere notificata entro 150 giorni da quando il ricorso è stato respinto. Nel caso in cui non venga rispettato questo temine, l'ingiunzione non è più valida e quindi non si dovrà più pagare la multa.

Qualora si ritiene di dover pagare la multa, nel caso di cui al punto a) è possibile pagare la multa entro 10 giorni dalla data dell’infrazione onde evitare le spese di notifica oppure si può pagare dopo aver ricevuto la notifica del verbale ovvero entro 60 giorni; nel caso di accertamento contestato èpossibile pagare entro 60 giorni dalla data della contestazione; nel caso di cui al punto c) è possibile pagare entro 60 giorni dalla data di notifica con una maggiorazione di spese di notifica.
Ma cosa succede se si paga oltre il termine? Ebbene se l’utente paga il verbale oltre il termine di 60 giorni, dal 61°giorno fino all’emissione della cartella esattoriale l’importo aumenta di circa il doppio rispetto alla sanzione originaria, cui si devono aggiungere le spese di accertamento e notifica. Qualora invece, si decidesse di non pagare la multa, viene avviata la procedura per la riscossione coattiva con ruolo esattoriale. In quest’ultimo caso all’importo della sanzione viene aggiunto quello della mora, pari a un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo nel pagamento. Se non si paga neanche la cartella esattoriale viene attivata l’esecuzione forzata del pagamento, anche con il pignoramento. ATTENZIONE, l’Amministrazione può attivare la riscossione coattiva nei 5 anni successivi all’accertamento della violazione, se non dovesse farlo entro tale termine, potete stare tranquilli poiché qualsiasi azione coatta sarà nulla. Si consiglia comunque di conservare tutta la documentazione relativa a multe anche già pagate per almeno 5 anni. Infatti accade sovente che l’utente riceva una notifica per una multa già pagata, magari anche anni prima.


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