Assicurazione Moto - Assicurazione RC moto obbligatoria
L’assicurazione motocicli e ciclomotori è attualmente disciplinata dagli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 – “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”. L’ assicurazione per la moto può essere di due tipologie: RC moto e moto rischi diversi. La RC moto, tutela il proprietario nonché il conducente contro il rischio della responsabilità civile per i danni provocati a terzi in conseguenza di un incidente stradale mentre l’assicurazione moto rischi diversi tutela soprattutto la copertura dei danni che può subire la motocicletta in caso di incidente/incendio o a causa di violenti fenomeni atmosferici, per furto, ma anche i danni fisici riportati dal motociclista o il caso del ritiro della patente o l'offerta di un servizio di assistenza in caso di mancato funzionamento della moto o dello scooter.
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I contratti assicurativi prevedono solitamente alcune esclusioni. Le esclusioni moto in linea generale sono le stesse previste dalle polizze auto ma una particolare esclusione che vige solo per le moto ed i ciclomotori riguarda il trasporto dei passeggeri quando quest’ultimo risulti non conforme alle regole del Codice della strada. Ad esempio in caso di incidente tra un motorino (ricordiamo che i motorini non possono trasportare passeggeri) ed un ciclomotore che ospita più di un passeggero,, l’assicurazione potrà esercitare il diritto di rivalsa per il rimborso dei danni.
La polizza assicurativa moto ha durata annuale, anche se è possibile stipulare contratti di durata inferiore come nel caso delle “polizze temporanee” che hanno solitamente una durata massima di sei mesi. E’ possibile altresì sospendere la polizza, per esempio nel caso di vendita o demolizione della propria moto quando non sia ancora in possesso di un'altra moto su cui trasferire il contratto. La sospensione può avere durata massima di 12 mesi e per ottenerla è necessario aver stipulato una polizza con un premio pagato, con una durata residua di almeno tre mesi. Se entro questo termine non si chiede la riattivazione del contratto, quest'ultimo si estingue non si ha diritto alla restituzione del premio già pagato. In caso di riattivazione, la durata dell’assicurazione viene prorogata per un periodo pari a quello della sospensione. La sospensione della polizza moto non è mai consentita per i contratti di durata inferiore all'anno in caso di furto.
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