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Devi fare revisionare l’auto? ecco cosa dice la legge
23/10/2017
di Maura De Sanctis
Poco più di 13.521.000 italiani nel 2016 hanno fatto revisionare l´auto. Quali le prospettive per il 2017?
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Da quando è entrata in vigore la nuova direttiva europea (2014/45/UE), anche le concessionarie che prima effettuavano in modo pressoché superficiale la “revisione dell’auto” devono fare più attenzione. Infatti, la legge parla chiaro: “gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e di competenze”… “è opportuno quindi introdurre un sistema di formazione che comprenda una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento o un esame appropriato. Dovrebbe essere definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli a un regime di formazione periodico o di esame”. Ma ad un maggior controllo seguirà per il 2017 un effettivo aumento delle revisioni? A ben guardare le finanze degli italiani, la risposta sembra essere tutt’altro che positiva anche se bisognerà attendere la chiusura del 2017 per tirare le somme.
Ma quando revisionare l’auto? Secondo la normativa vigente in Italia, auto, motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg, vanno sottoposti a revisione decorsi 4 anni dall’immatricolazione e comunque entro il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione mentre successivamente le revisioni devono essere effettuate ogni 2 anni ed eseguite entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata la revisione precedente. Invece, i veicoli destinati al trasporto di persone (numero di posti superiore a nove), gli autobus, le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, le autoambulanze e i veicoli atipici (es. auto elettriche), devono essere revisionati ogni anno.
Dove effettuare la revisione auto? La revisione può essere effettuata presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile oppure (ma solo per veicoli di massa inferiore od uguale a 3, 5 tonnellate) presso le officine autorizzate. L’elenco delle officine autorizzate è consultabile sul sito del Ministero dei Trasporti.
REVISIONE PRESSO L’UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE Per effettuare la revisione presso la Motorizzazione è necessario compilare il modello MC 2100 ed allegare i seguenti documenti:- attestazione del versamento di € 25,82 sul c/c 9001;
- in caso di richiesta non presentata dall'interessato è necessario munirsi di DELEGA in carta semplice alla persona che presenta la richiesta e fotocopia di un documento di identità in corso di validità. I cittadini extracomunitari, devono presentare il PERMESSO DI SOGGIORNO o carta di soggiorno in corso di validità mentre i cittadini comunitari la carta di soggiorno, richiesta ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 54/02. Infine bisogna prenotare la data della revisione del veicolo. Dopo aver effettuato il controllo tecnico nella data fissata, la Motorizzazione rilascia un'etichetta adesiva, con l'esito della revisione, da applicare sulla carta di Circolazione.
E se l’esito è negativo In caso di esito negativo “RIPETERE” è necessario effettuare da un meccanico di fiducia, le riparazioni degli impianti risultati inefficienti (indicati sull'etichetta adesiva rilasciata al termine della revisione) ed effettuare una nuova revisione entro un mese. In caso di esito negativo “SOSPESO” bisogna effettuare sempre presso un meccanico di fiducia, le riparazioni opportune e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.
Attenzione a circolare senza revisione La maggior parte dei veicoli devono essere revisionati entro la data di scadenza. La circolazione è permessa solo per il giorno in cui si deve effettuare la revisione mentre in tutti gli altri è vietata e si applica la sanzione indicata nell’art. 80 del Codice della Strada che così recita: “chi circola con un veicolo che non è stato sottoposto a revisione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 a euro 674 euro”. Inoltre viene ritirata la carta di circolazione e spedita all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione del luogo in cui è stata accertata la violazione, per essere poi restituita dopo il superamento positivo della revisione.
Nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.941 a euro 7.767. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Un’eccezione è prevista per i veicoli soggetti a revisione annuale in quanto possono circolare anche dopo la scadenza del termine, purché la revisione sia stata prenotata entro il termine stesso.
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