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Agevolazioni auto disabili: linee guida


29/01/2015

di Maura De Sanctis

Se si vende l´auto prima di due anni dall´acquisto si deve pagare la differenza d´imposta


Agevolazioni auto disabili: linee guida In base alla normativa aggiornata, i contribuenti portatori di disabilità e i loro familiari usufruiscono dei benefici derivati dalla Legge 104 del 1992. La suindicata legge prevede agevolazioni fiscali anche in caso di acquisto di un auto nuova o usata. Ne possono beneficiare i non vedenti (ciechi totali – ciechi parziali – ipovedenti gravi ) e sordi preverbali (sordomuti); i disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento; i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; i disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. I suindicati soggetti possono acquistare una autovettura, di cilindrata non superiore a cc. 2000 se a benzina o cc. 2800 se con motore diesel, nuove o usate, per una sola volta ogni quattro anni, potendo usufruire delle seguenti agevolazioni fiscali:
  • Iva agevolata al 4%;
  • detrazione IRPEF del 19% del costo di acquisto del veicolo entro un ammontare massimo di spesa di 18.075,99 euro. La detrazione può essere applicata interamente nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa oppure in quattro quote annuali di pari importo;
  • esenzione dal pagamento del bollo auto per le autovetture di cilindrata non superiore a cc. 2000 se a benzina o a cc. 2800 se con motore diesel;
  • esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Sono esclusi da questo ultimo beneficio i non vedenti e i sordi preverbali (sordomuti).

I disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali devono adattare la loro auto al proprio specifico handicap nel rispetto delle prescrizioni della Commissione prevista dall’art. 119 del Nuovo Codice della Strada. Nel caso in cui si possiede già un auto, le agevolazioni spetteranno sulle sole spese di adattamento. Per poter beneficiare delle suindicate agevolazioni è necessario che il disabile al momento dell’acquisto dell’auto, documenti l’appartenenza ad una delle categorie sopra indicate mediante la consegna di una copia del verbale rilasciato dall’apposita commissione medica preposta al riconoscimento degli handicap.

La detrazione IRPEF del 19% è utilizzabile dall’interessato direttamente nella dichiarazione dei redditi in un'unica soluzione o in quattro quote di uguale importa e spetta una sola volta nel corso di quattro anni. In caso di morte, l’erede che presenta la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue. Se entro i quattro anni, il veicolo viene demolito e cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), il soggetto disabile può ottenere nuovamente il beneficio per l’acquisto di un’altra auto. Il beneficio invece non spetta se il veicolo viene cancellato dal PRA perché esportato all’estero. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. La detrazione Irpef nel limite di spesa di 18.075,99, spetta anche per le spese di manutenzione straordinaria del veicolo (es. riparazione a seguito di incidente) se sostenute entro i quattro anni dall’acquisto.

Altra agevolazione sull’acquisto di autovetture nuove o auto usate è l’Iva applicabile al 4%, anziché al 22%. Il veicolo deve però essere intestato al disabile o al familiare di cui egli risulta fiscalmente a carico. Come per la detrazione, anche l’Iva agevolata si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni dall’acquisto. Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta al 22% e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione al 4% (fa eccezione l’l’acquisto di un nuovo mezzo per mutate necessità legate al proprio handicap). Se l’erede decide di vendere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, non deve versare la differenza d’imposta.

Al disabile spetta altresì l’esenzione dal bollo. L’esenzione dal pagamento del bollo auto deve essere richiesta agli uffici dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui il disabile ha domicilio fiscale entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi. Se riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi. Infine, il disabile è esentato dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Tale esenzione deve essere richiesta al P.R.A. territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.


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