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Negoziazione assistita per i sinistri stradali. Chi paga le spese legali?


13/03/2015

di Maura De Sanctis

Entrata in vigore da febbraio 2015, la conciliazione assistita già pone dei dubbi


Negoziazione assistita per i sinistri stradali. Chi paga le spese legali? Dal mese di febbraio 2015, subentra l'obbligatorietà della Negoziazione Assistita prima di intraprendere una causa di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale. L'istituto è stato introdotto con il Decreto legge 10 settembre 2014 e con la legge 10 novembre 2014 sono seguite ulteriori modifiche. La negoziazione assistita è dunque condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel senso che in caso di sinistro stradale, non si può andare in giudizio se prima non si avvia la negoziazione. Ma da oggi in poi chi pagherà le spese legali di questa procedura?

La risposta più ovvia è che sarà la Compagnia di assicurazione a doversi accollare tali spese. Ma il vero problema sorge nei casi di risarcimento diretto poiché la normativa di riferimento (art. 9co 2° del regolamento DPR 254/2006) stabilisce che nel caso in cui il danneggiato accetta la somma offerta dall'assicurazione, la somma erogata non comprenderà l’onorario dell’avvocato mentre se la somma viene accettata in acconto, l’onorario sarà dovuto. Dunque nulla cambia anche in caso di negoziazione assistita. E’ evidente che l’avvocato nella negoziazione tratterà il complessivo danno subito dal cliente ivi compresa la sua parcella poiché in caso contrario la negoziazione avrà esito negativo.

Ma per capire meglio come funziona la negoziazione assistita in tema di incidenti stradali, facciamo brevi cenni.Innanzitutto l’avvocato deve rivolgere alla controparte un invito sottoscritto anche dalla parte a stipulare un accordo. L’invito deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt.96 e 642, co.1, c.p.c.. L’invito ha anche lo scopo di interrompere la prescrizione. Se la controparte non risponde entro 30 giorni, o rifiuta il tentativo di conciliazione, la parte potrà adire l’autorità giudiziaria.

Il vantaggio della nuova procedura è sicuramente un maggiore coinvolgimento degli avvocati che assumono un ruolo importante nel limitare il ricorso al giudice in caso di incidenti stradali, mentre il punto debole è rappresentato dall’esistenza di una moltitudine di norme e percorsi alternativi al contenzioso che potrebbe creare maggiore confusione.

Tra l’altro, molti avvocati sono convinti che la nuova procedura sia un doppione inutile, atteso che la previgente normativa già prevedeva un iter articolato che tutelava tutte le parti. Infatti, l’assicurazione doveva formulare la propria offerta fornendo le sue motivazioni anche eventualmente di diniego, mentre il danneggiato doveva fornire una serie di documenti, mettere a disposizione i beni danneggiati e sottoporsi a visita medica in caso di lesioni. Soltanto dopo il danneggiato insoddisfatto, poteva iniziare la causa. In caso invece di accordo, le parti anche per il tramite dell’avvocato, firmavano la quietanza e la vertenza si chiudeva.

Dunque alla luce di ciò, la legge ha cambiato l’iter ma non la sostanza. Ci si augura che la nuova procedura di risarcimento danni da sinistro stradale non produca l’effetto di allungare ancor di più i tempi, poiché se così fosse il soggetto a venirne maggiormente danneggiato sarebbe proprio l’assicurato.


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