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Dilemma: acquistare un auto in leasing?


26/12/2012

di Maura De Sanctis

Di seguito i consigli del legale per non incorrere in un incauto acquisto della propria auto


Dilemma: acquistare un auto in leasing? (II Parte) Se le Tue idee sul leasing non sono ancora chiare, vai alla premessa: qui troverai informazioni utili «Acquistare un auto in leasing» relativo alla (I parte). E per una giusta scelta, ecco i piccoli step consigliati dal legale.

I CONSIGLI DEL LEGALE
  • Prima di acquistare un auto in leasing bisogna leggere attentamente il contratto e tutte le clausole in esso contenute. Il contratto deve essere firmato sia dalla società di leasing, sia dal cliente. La finanziaria deve specificare i costi complessivi dell'operazione, la durata, in quale misura potranno aumentare nel corso degli anni ed il tasso effettivo a cui viene concesso il finanziamento. E' inoltre obbligata a garantire al cliente la possibilità di riscattare il bene preso in locazione.
  • fare attenzione al costo capitalizzato indicato nel contratto: esso è il prezzo di locazione. E’ infatti consigliato negoziare sempre il prezzo più basso possibile: infatti, minori sono i costi capitalizzati, più bassi saranno i vostri canoni mensili. I costi capitalizzati possono includere anche alcune tasse, come ad esempio una tassa di acquisizione e le spese di acquisizione in genere che spesso non sono specificate nei contratti di locazione.
  • L’acquisto in leasing equivale ad una compravendita e quindi anche il relativo canone di affitto è deducibile nella stessa misura di una qualsiasi compravendita. Lo ha confermato la circolare ministeriale 8/E/2009 secondo cui, l'acquisto di veicoli stradali a motore mediante contratti di leasing è equiparato, ai fini della detrazione, all'acquisizione tramite compravendita. Poiché attraverso la cessione del contratto di leasing (che ai fini IVA costituisce una prestazione di servizi, ex articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972) si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle limitazioni della detrazione, si ritiene che la predetta cessione di contratto debba essere trattata alla stregua di una cessione di beni.
  • Fare attenzione al discorso deduzione, perché non sempre essa è consentita al 100%. In realtà ci sono delle limitazioni. Infatti la deducibilità integrale del canone di leasing di un autoveicolo è possibile solo se il veicolo è: - adibito a uso pubblico (per esempio un taxi, un autobus, un’autoambulanza, uno scuolabus, ecc.); - ha un utilizzo esclusivo come bene strumentale di un’attività “propria dell’impresa”(es. scuola, scuola guida, autonoleggio ecc.). Se invece viene utilizzato dai dipendenti in modo misto (es. lavoro e vita privata), la deduzione del canone scende al 90% per un importo massimo finanziato di € 18.076,00, nel caso di veicolo più costoso, la deduzione si applica alla cifra massima prevista. Gli agenti di commercio e i titolari di agenzia invece possono usufruire di una deduzione dell’80% per un importo massimo finanziato di € 25.823,00. Per tutte le altre categorie la deducibilità del canone è ammessa al 40% per un importo massimo finanziato di € 18.076,00 se il veicolo costa di più, la deduzione si applica sempre alla cifra massima prevista. Infine in caso di attività svolta in forma associata (es. studio professionale), la deducibilità al 40% è consentita per un solo veicolo per ogni associato.
  • E bene sapere che la vettura acquistata in leasing rimane di proprietà della società locatrice fino al pagamento dell’ultima rata: ciò significa che, in caso d’insolvenza, questa può intervenire direttamente sul bene.
  • In caso di cessione del contratto di leasing bisogna tener conto che i canoni periodici e il maxicanone iniziale pagati non si riferiscono al solo diritto di utilizzare il bene, ma in sé hanno anche una componente legata all’acquisto della vettura. Pertanto bisognerà pretendere dal subentrante un importo tendenzialmente pari al valore di mercato del bene al netto degli oneri che ci si è accollati, ossia il valore di riscatto e i canoni a scadere. Per quanto attiene il relativo trattamento fiscale, se la cessione del contratto è avvenuta a fronte di un corrispettivo, essa è considerata prestazione di servizi, quindi al corrispettivo deve essere applicata l’Iva nella misura del 21%; dovrà quindi essere assoggettato ad Iva l’importo effettivamente richiesto al compratore. Ai fini delle imposte dirette, il corrispettivo da cessione del contratto è componente imponibile (cioè il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva), quindi indipendentemente da quale sia il corrispettivo di vendita, il cedente dovrà tassare un importo pari al valore normale del bene che va a cedere, ridotto dei canoni residui e dal prezzo di riscatto attualizzati. Pertanto, qualora il prezzo di cessione sia inferiore a tale importo, la differenza sarà oggetto di variazione in aumento in dichiarazione. Ovviamente, se il corrispettivo è superiore o uguale a tale valore, non vi sarà alcun componente imponibile aggiuntivo oltre al provento incassato.
  • Si deve quindi ricordare che, quando si cede un contratto di leasing non vi è alcun vantaggio in termini di tassazione nel prevedere un basso corrispettivo.


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