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Hai problemi con l’auto nuova? Attento ai richiami


01/03/2014

di Maura De Sanctis

Cosa fare dopo l’acquisto se scopri un difetto e a chi rivolgerti


Hai problemi con l’auto nuova? Attento ai richiami Nel momento in cui scopri un difetto della tua auto nuova, non esitare a recarti presso il rivenditore, il quale dopo averne preso atto ha il dovere di comunicarlo alla casa costruttrice, quest’ultima dopo aver accertato il difetto, ha l'obbligo di intervenire per salvaguardare la sicurezza di tutti i veicoli a rischio appartenenti a quel particolare lotto attraverso la propria rete di assistenza. A tutelare i malcapitati, è intervenuta la legge nel 2000 che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso pubblici i reclami istituendo il bollettino semestrale dei veicoli difettosi dove potrai verificare i numeri di telaio interessati ed il relativo periodo di produzione, la descrizione del potenziale difetto ed il rimedio previsto e introducendo con il Codice del Consumo, norme sulla sicurezza dei prodotti.

Solitamente la casa costruttrice provvede ad inviare per posta ordinaria una cartolina di notifica agli acquirenti dei veicoli interessati alla campagna di bonifica, invitandoli a recarsi quanto prima presso un'officina autorizzata. Il richiamo, una volta messo, non ha limiti di tempo o scadenza. Pertanto qualora consultando il suindicato bollettino, ti accorgi che la tua auto presenta un difetto che rientra tra quelli oggetto di richiamo, devi rivolgerti all’assistenza ufficiale, anche se non hai ricevuto alcuna notifica. L’officina autorizzata è tenuta a verificare se il richiamo segnalato è previsto e se la vettura rientra tra quelle da bonificar, in caso affermativo provvederà ad effettuare gratuitamente gli interventi necessari per eliminare il difetto.

Fai attenzione: qualora, non avendo ricevuto alcuna cartolina da parte della casa costruttrice, hai effettuato una o più riparazioni in garanzia o a pagamento, per un difetto che rientra in quelli previsti dal richiamo, hai il diritto di chiedere il risarcimento totale dei danni nei confronti dell'officina che è intervenuta senza controllare se la vettura era o meno soggetta a richiamo. Tutte le officine anche quelle indipendenti, sono tenute per legge a consultare il bollettino dei richiami e se omettono di farlo devono risarcire il danno. Nel caso in cui l’officina rileva sulla tua auto un difetto oggetto di richiamo deve indirizzarti presso la rete ufficiale per la modifica gratuita secondo le modalità previste dalla casa e solo in un secondo momento potrà intervenire con la riparazione indipendentemente se la garanzia sia scaduta o meno. Una volta eseguito quanto prescritto, l’officina autorizzata deve riportare gli estremi dell’intervento sul libretto dei tagliandi del veicolo.

Inoltre il 23 marzo 2002 è entrata in vigore anche in Italia la direttiva europea 44/99 sulla garanzia per i beni di consumo, ivi compresa l’automobile. La nuova garanzia detta “garanzia di conformità” che stabilisce che l'automobile deve essere conforme alle descrizioni fatte dal venditore, da diritto a due anni di copertura e di pretendere un intervento gratuito sia in caso di guasti, che in caso di non conformità. Qualora hai riscontrato dei difetti e le riparazioni abbiano avuto un esito negativo e ulteriori interventi comportano eccessivi disagi o se si sei stato indotto all'acquisto da dichiarazioni pubbliche o da pubblicità del costruttore rivelatesi poi false hai il diritto di restituire l’auto. Se la casa costruttrice non vuole saperne di ritirare l’auto difettosa non resterà che fargli causa. In caso di sostituzione, avrai diritto al rimborso del prezzo pagato ridotto di una quota proporzionale allo stato d'uso del veicolo. Ricordati che i difetti che si manifestano nel periodo di garanzia devono essere notificati alla concessionaria mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dal momento in cui si scopre il difetto e ciò, quindi prolunga la garanzia a 26 mesi, dato che il difetto potrebbe uscire anche l’ultimo giorno della copertura.


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