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Omicidio stradale: è legge


27/03/2016

di Giovanni Iozzia

Firmata il 23 marzo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2016


Omicidio stradale: è legge [ Roma, Lazio, Italia ] - L’omicidio stradale rientra adesso a pieno titolo nell’ordinamento giudiziario italiano. La legge, la n. 41/2016, che è stata definitivamente approvata dal Senato lo scorso 3 marzo, è stata firmata il 23 marzo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2016.

La nuova norma prevede tre varianti di condanna: la prima, da tempo già in vigore, prevede una pena da 2 a 7 anni qualora l’incidente mortale sia procurato da un’infrazione al Codice stradale; sale da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico del guidatore superi lo 0,8 g/l oppure l'incidente sia causato condotte di particolare pericolosità come eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio; sono previsti da 8 a 12 anni se il guidatore omicida sia trovato in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro o sotto effetto di droghe.
Qualora si provochino più morti la pena più aumentare della metà, con il rischio di una condanna che arrivi fino a 18 anni di carcere.
La legge presenta anche diverse novità.
Per quanto riguarda le lesioni gravi provocate da un guidatore ubriaco o drogato per pene saranno da 3 a 5 anni, per quelle gravissime da 4 a 7 anni.
In caso di alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose la reclusione prevista è da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
Le ipotesi più gravi di omicidio e di lesioni verranno applicate ai camionisti o agli autisti di autobus con un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

In caso di fuga da parte del conducente che ha provocato l’incidente la pena aumenterà da un terzo a due terzi ma non potrà essere inferiore ai 5 anni per l’omicidio ed ai 3 per le lesioni.
Previste anche ulteriori aggravanti per più persone coinvolte, uccise o vittime di lesioni o se chi guida non ha patente o se il mezzo non sia assicurato.
Se ci riscontra il concorso in colpa da parte della vittima la pena viene dimezzata.

Nel caso di condanna o di patteggiamento, anche con la condizionale, la patente verrà revocata e potrà essere nuovamente conseguita dopo 15 anni per l’omicidio e dopo 5 anni per le lesioni.
Nei casi più gravi potrebbero passare anche 30 anni.
Previsto anche il raddoppio della prescrizione.

Il primo caso di omicidio stradale è avvenuto sabato 26 marzo sulla via Aurelia quando una donna ha investito un gruppo di ciclisti uccidendone uno. La guidatrice non ha prestato soccorso e si è data alla fuga, costituendosi in un secondo tempo ai Carabinieri, ma non essendo stata trovata in stato di ebbrezza e neppure drogata è stata denunziata a piede libero.


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